STATUTI DELLA SOCIETÀ FILOSOFICA DELLA SVIZZERA ITALIANA
CAP I NORME COSTITUTIVE
Art.1 | La Società filosofica della Svizzera italiana (SFSI) è un'associazione costituita e regolata secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero; sua sede è il domicilio del presidente. | A. Costituzione: nome e sede |
Art.2 | La SFSI intende diffondere l'interesse per la filosofia. Essa costituisce un luogo di incontro, di discussione, di informazione e di promozione di attività per tutti coloro che hanno interessi filosofici. | B. Scopo |
Art.3 | La SFSI persegue il suo scopo segnatamente: a) collaborando con enti che promuovono attività affini alla filosofia b) organizzando incontri e manifestazioni filosofiche c) diffondendo informazioni e documentazione d) facilitando i contatti con gli ambienti culturali filosofici esterni alla Svizzera italiana. | C. Mezzi |
CAP. II MEMBRI DELLA SOCIETÀ: ORGANIZZAZIONE
Art.4 | Può divenire membro della SFSI chiunque abbia interessi filosofici, qualunque sia la sua competenza particolare o la provenienza geografica. La qualità di socio si acquista mediante l'iscrizione presso il comitato. | A. Membri |
Art.5 | Gli organi della Società sono: a) l’assemblea b) il comitato c) i revisori | B. Organi della Società: elenco |
Art.6 | 1. L'assemblea ordinaria si tiene ogni anno prima della scadenza del periodo amministrativo, cioè prima del 30 giugno. 2. È convocata dal comitato mediante lettera personale ai soci inviata con almeno quindici giorni di anticipo e nella quale figura l'elenco delle trattande. | 1. L’Assemblea a. Assemblea ordinaria I Convocazione |
Art. 7 | L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice. Le sue competenze sono: - la nomina degli altri organi della Società; - la discussione e approvazione delle relazioni annuali del comitato; - la discussione e approvazione dei conti annuali; - la decisione su ogni altra trattanda posta all'ordine del giorno; - la fissazione della tassa sociale. | II Competenze |
Art.8 | 1. Il comitato convoca l'assemblea straordinaria quando l'importanza o l'urgenza di particolari problemi lo impongano. 2. Il comitato è tenuto a convocare l'assemblea entro un mese, se un quinto dei soci lo richiede. 3. Le modalità di convocazione sono quelle previste dall'assemblea ordinaria. | b. Assemblea straordinaria
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Art.9 | 1. Il comitato è composto di almeno quattro persone, dura in carica due anni ed è rieleggibile. 2. Esso cura gli interessi della Società; ne stimola le attività; la rappresenta verso l'esterno; amministra il patrimonio sociale. 3. Il comitato può deliberare solo se è presente la metà più uno dei suoi membri; è convocato dal presidente su sua iniziativa o su richiesta di due membri. | 2. Il Comitato a. composizione compiti deliberazioni |
Art.10 | Il comitato elegge annualmente fra i suoi membri un presidente, un vice-presidente, un segretario e un cassiere; ognuna di queste cariche può essere affidata per più anni alla stessa persona. | b. organizzazione elenco delle cariche |
Art.11 | Il presidente dirige le sedute del comitato e decide in caso di parità nelle deliberazioni. | I Presidente |
Art.12 | Il segretario tiene il verbale delle sedute del comitato e delle assemblee. | II Segretario |
Art.13 | Il cassiere cura le registrazioni contabili e sottopone tempestivamente i conti ai revisori perché possano fare rapporto all'assemblea annuale. | III Cassiere |
Art.14 | 1. La corrispondenza è ordinariamente firmata dal presidente. 2. Gli atti di disposizione del patrimonio sociale sono di regola firmati dal cassiere. | c. Firme |
Art.15 | L'assemblea elegge ogni anno fra i soci non membri del comitato due revisori dei conti i quali controllano la formale registrazione contabile con i documenti giustificativi e presentano rapporto all'assemblea. | 3. I revisori |
CAP III IL PATRIMONIO SOCIALE
Art.16 | Per i debiti della società risponde solo il patrimonio sociale. | A. Responsabilità |
Art.17 | L'associazione è finanziata con le quote sociali il cui importo è fissato annualmente dall'assemblea nonché da contributi volontari e lasciti. | B. Finanziamento |
CAP IV NORME GENERALI
Art.18 | L'assemblea può in ogni tempo modificare, in tutto o in parte, gli statuti. | A. Modifica degli Statuti |
CAP V NORME TRANSITORIE
Art.19 | Il primo periodo amministrativo scade il 30 giugno 1985. | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
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Art. 20 | Nello spirito espresso al punto d) dell'art. 3 la SFSI chiederà di essere ammessa alla Società Svizzera di Filosofia. |
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Approvati dall’Assemblea costitutiva riunita a Bellinzona, Liceo cantonale, il 22.2.1984